Notizia per i pendolari del trasporto
Un buono fino a 60 euro per l’acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e per i servizi di trasporto ferroviario nazionale destinato a studenti e lavoratori con un reddito sotto i 35mila euro.
Il buono è utilizzabile per l’acquisto di abbonamenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2022: valido per un solo acquisto, copre fino al 100% della spesa e comunque non può superare i 60 euro. Ne possono usufruire le persone fisiche che nell’anno 2021 hanno dichiarato un reddito personale non superiore a 35mila euro. L’erogazione del buono avverrà con modalità informatica.
art 35.1 decreto 50/2022
Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico
1. Al fine di mitigare l’impatto del caro energia sulle famiglie, in particolare in relazione ai costi di trasporto per studenti e lavoratori, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 79 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l’acquisto, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2022, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Il valore del buono di cui al primo periodo è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l’acquisto dell’abbonamento e, comunque, non può superare l’importo di euro 60. Il buono di cui al primo periodo è riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nell’anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente. Resta ferma la detrazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono.